In Italia lo svolgimento dei funerali e delle sepolture è regolamentato dal DPR 285/90, “Regolamento di Polizia Mortuaria”, superato in alcune parti da provvedimenti successivi.

La cremazione invece è regolamentata dalla Legge n.130 del 30 marzo 2001, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”. Questa legge stabilisce che l’autorizzazione alla cremazione è concessa dall’ufficiale dello stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso disposizione testamentaria o iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, ossia le Società per la Cremazione (Socrem), oppure, in mancanza di qualsiasi espressione di volontà da parte del defunto, attraverso la volontà manifestata all’ufficiale dello stato civile da parte del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. In presenza di una iscrizione ad una Socrem i familiari non possono opporsi alla cremazione.

La riforma del Titolo V della Costituzione dà alle Regioni la possibilità di legiferare in materia di Polizia Mortuaria. Fra queste la Toscana.

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