Che cos’è la cremazione?

La cremazione è un processo irreversibile mediante il quale un corpo viene ridotto in cenere.

La cremazione è un’usanza recente?

La cremazione ha origini antichissime e vi sono numerose testimonianze della sua esistenza in Europa fin dai tempi preistorici. Nel mondo etrusco e romano essa conviveva con l’inumazione, ma cessò del tutto con l’avvento del cristianesimo in quanto in contrasto con la credenza della resurrezione. Carlo Magno arrivò addirittura a promulgare una legge che prevedeva la pena di morte per chi praticasse la cremazione. Nel secolo XIX la cremazione fu propagandata e praticata ad opera di associazioni di liberi pensatori in  pieno contrasto con le posizioni ufficiali della Chiesa, che la accettò, come alternativa ai sistemi tradizionali di sepoltura, con il Concilio Ecumenico Vaticano II nel 1964.

La cremazione è la strada del futuro?

La crescita talvolta abnorme delle aree cimiteriali, l’alto costo dei terreni e degli impianti, il desiderio di non lasciare agli eredi incombenze sgradevoli, la preoccupazione per gli aspetti igienico-sanitari, ha fatto sì che la pratica della cremazione, incoraggiata anche dalle comunità locali, registrasse, negli ultimi anni, una diffusione sempre maggiore.

La cremazione è un’alternativa al funerale tradizionale?

E’ convinzione comune che la cremazione rappresenti un’alternativa pratica ed economica al funerale tradizionale, ma ciò non è esatto in quanto, per poter cremare un corpo, sono necessarie tutte le pratiche previste per qualsiasi funerale ed è obbligatorio il cofano funebre (che deve essere cremato insieme al corpo), nonché un’urna cineraria in cui raccogliere le ceneri.

Che cosa si deve fare per farsi cremare?

Per farsi cremare occorre:

  • esprimere la propria volontà attraverso un testamento depositato presso un notaio
  • iscriversi ad un’associazione che abbia tra i propri scopi la cremazione dei cadaveri dei propri associati (SOCREM)

L’iscrizione ad una società per la cremazione comporta dei vantaggi:
le Socrem tutelano la volontà del socio di essere cremato, anche con l’opposizione dei congiunti.
Il Presidente della Società per la Cremazione, in qualità di esecutore testamentario, è tenuto a far rispettare la volontà dell’iscritto, se necessario anche in sede giudiziaria.
L’impresa funebre provvede alla gestione della procedura burocratica per l’ottenimento dell’autorizzazione alla cremazione, sollevando i congiunti da tale incombenza.

Come si ottiene l’autorizzazione alla cremazione?

La cremazione viene autorizzata dal Comune in cui è avvenuto il decesso,  presentando i seguenti  documenti:

  • testamento/estratto della disposizione testamentaria rilasciato dal notaio
  • dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad Associazione avente tra i propri scopi quello della cremazione e dichiarazione della stessa Associazione ove si certifica che il defunto è stato iscritto fino all’ultimo istante di vita
  • in mancanza di disposizione testamentaria o dell’iscrizione alla Socrem, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in assenza del coniuge, dalla maggioranza dei parenti più prossimi, che devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che, in assenza di volontà contraria del defunto, intendono dar corso alla cremazione del suo cadavere. Nel caso di persone interdette o minori la volontà è manifestata dai legali rappresentanti
  • certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte violenta o sospetta il certificato è sostituito dal nulla osta alla cremazione rilasciato dall’autorità giudiziaria.

Dove viene effettuata la cremazione?

La cremazione viene effettuata in apposite strutture autorizzate (crematori) di solito presenti nei capoluoghi di provincia e gestite da associazioni riconosciute. A Firenze il Tempio crematorio si trova presso il Cimitero comunale di Trespiano ed è gestito dalla Società per la cremazione di Firenze.

Che fare delle ceneri?

Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in un’urna cineraria. Le urne da inumare o contenenti ceneri destinate alla dispersione devono essere di materiale biodegradabile.
L’urna viene consegnata direttamente ai familiari che possono scegliere tra queste sistemazioni:

  • tumulazione in area cimiteriale, in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro
  • inumazione in area cimiteriale
  • conservazione all’interno del cimitero nel cinerario comune adibito alla raccolta in perpetuo e collettiva delle ceneri

L’urna può essere conservata anche presso l’abitazione o altro luogo deciso da un familiare del defunto.

Dove spargere le ceneri?

La dispersione delle ceneri è consentita dalla legge unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private all’aperto:

  • a Firenze nel cimitero di Trespiano oppure all’Indiano alla confluenza dei fiumi Arno e Mugnone
  • in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
  • in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa
  • nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva
  • nei fiumi
  • in aree naturali appositamente individuate, nell’ambito delle aree di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province, dalla Regione
  • in aree private

La dispersione è vietata nei centri abitati.
La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.